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MONDO giovedì 8 aprile 2021
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ORDINANZA DELL'11 MARZO Negato il risarcimento per una caduta causata da sostanza oleosa sul manto stradale
di
Giuseppe Mommo - Giurisprudenza commentata
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Nell'ordinanza n. 6826 dell'11 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha chiarito in quali circostanze la Pubblica Amministrazione può essere ritenuta responsabile per i danni prodotti dalle insidie e anomalie stradali. L’ordinanza riguarda la caduta di un motociclista, avvenuta subito dopo che un furgone per la raccolta dell'immondizia aveva fatto cadere del liquido sul manto stradale. Ovviamente, quanto è stato deciso, vale anche per situazioni analoghe, riguardanti automobilisti, ciclisti e altri utenti della strada. In merito allo svolgimento dei fatti, si legge in sentenza che il motociclista mentre era a bordo del proprio motociclo e stava percorrendo il Lungotevere, “perdeva il controllo del mezzo a causa di una macchia oleosa presente sul manto stradale”. Per farsi indennizzare, chiamava in giudizio il Comune di Roma e chiedeva il risarcimento dei danni riportati a causa della caduta. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ma il Comune di Roma impugnava la sentenza ed il giudice d'Appello negava il diritto al risarcimento. Apro una parentesi per dire che il fondamento giuridico della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni prodotti dalle insidie stradali sta nella normativa civilistica che obbliga al risarcimento del danno colui che procura un danno ingiusto ad altri (articolo 2043 Codice civile), disposizione correlata con quella che statuisce la responsabilità oggettiva del proprietario o custode di un bene per i danni procurati dall’uso del bene stesso (articolo 2051). Nel caso specifico, il giudice d’appello ha negato il diritto al risarcimento perché, “anche a voler ammettere che il motociclista sia effettivamente scivolato con lo scooter su una chiazza di liquido rilasciata da un camion addetto alla raccolta della spazzatura, occorre considerare che la stessa è apparsa ai vigili urbani praticamente già ‘essiccata’ una decina di minuti dopo il sinistro (15 minuti recita la Relazione) a dimostrazione che il rilascio sulla carreggiata era avvenuto da pochissimo tempo rispetto al presunto slittamento del motociclo, sicché è pacificamente escluso che la cadenza temporale tra il rilascio della sostanza viscida ed il verificarsi del sinistro potesse consentire a Roma Capitale un qualsiasi intervento a salvaguardia dell'incolumità e sicurezza del traffico veicolare, atteso il modesto o modestissimo intervallo intercorso”. Il danneggiato, contro la sentenza sfavorevole, ha proposto ricorso in Cassazione, ma i giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione del giudice d’appello, conforme al consolidato orientamento della Cassazione, la quale più volte ha sancito che “la pubblica amministrazione è libera dalla responsabilità per danni da cose in custodia, così come contemplata dall'art. 2051 c.c., in relazione ai beni demaniali, se fornisce la prova liberatoria che l'evento è stato provocato da cause esterne e improvvise create da terzi, non conoscibili e non eliminabili immediatamente neppure con la più diligente attività di manutenzione”. Non può ritenersi responsabile anche quando “la cosa esplica la sua potenzialità offensiva prima che, anche con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, non riesce a intervenire per riparare, ossia quando, in caso d'improvvisa e imprevedibile alterazione dello stato della strada, l'evento di danno si verifica prima che l'ente proprietario sia in grado di porre rimedio, nonostante il controllo effettuato con diligenza, per scongiurare tempestivamente la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo che si è determinata”. In queste circostanze, in cui c’è repentinità e imprevedibilità, si parla di “caso fortuito”. In una precedente sentenza del 15/03/2019 n° 7361, la Cassazione aveva stabilito che nel caso di un incidente stradale causato dalla presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, spetta al Comune dimostrare il caso fortuito, ossia che la macchia oleosa si sia formata poco prima del sinistro e non fosse né prevedibile né evitabile. Questo per dire che “compete al custode la prova liberatoria, ossia la dimostrazione dell’estraneità dell’evento alla sua sfera, allegando elementi, anche presuntivi, a supporto del caso fortuito”. Considerato che l’argomento relativo ai sinistri per la cattiva manutenzione del manto stradale è sempre d’attualità, nel prossimo articolo mi riprometto di indicare quando il risarcimento viene generalmente riconosciuto e quando invece viene negato, esaminando specifiche casistiche individuate dalla giurisprudenza. |
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